Ricorsi attivi Federazione UIL Scuola Rua- Ferrara

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Riconoscimento anno 2013 ai fini della progressione economica

Negli anni pregressi gli stipendi del personale della scuola sono stati oggetto di numerosi interventi che ne hanno determinato una forte contrazione, dal blocco degli scatti stipendiali al mancato rinnovo contrattuale durato un decennio, fatta eccezione per il contratto 2016-2018..
Tra i provvedimenti che hanno colpito gli stipendi del personale della scuola ad oggi permane ancora il blocco dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera, una disposizione che risale ad un intervento legislativo di più di un decennio fa.

La Federazione Uil Scuola-Rua in tutti questi anni ha sempre rivendicato il ripristino della validità del 2013, ma i diversi Governi che si sono succeduti hanno sempre respinto questa richiesta rifiutandosi di stanziare le risorse necessarie.

Ancora una volta la Federazione Uil Scuola-Rua  si schiera al fianco dei lavoratori al fine di valutare le azioni politiche, e anche giudiziarie qualora dovesse essere necessario, per tutelare il diritto del personale docente e ATA a veder riconosciuta la progressione di carriera relativa all’anno 2013.

Il  D.P.R. 4/9/2013 n. 122, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25/10/2013 – serie generale n. 251; l’art. 1, comma 1, lett. b), ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2013 dell’art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto, determinando la proroga di un anno delle classi e degli scatti con decorrenza dal 2 gennaio 2013 in poi, spostando di fatto in avanti di un anno la progressione stipendiale e la fascia di anzianità.

Il blocco stipendiale in oggetto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 178/2015 con una sentenza di illegittimità costituzionale sopravvenuta.

La Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato l’“illegittimità costituzionale sopravvenuta”, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva.

In buona sostanza, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, è stato rimosso dal nostro ordinamento il “blocco” della contrattazione collettiva nel settore del pubblico impiego, qualificato dalla Corte costituzionale quale vera e propria causa di sospensione strutturale della contrattazione medesima.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza 178/2015, non risulta che per il comparto della scuola, dell’università, della ricerca, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica siano state avviate da parte delle competenti pubbliche amministrazioni le procedure di contrattazione collettiva, né gli atti alle stesse prodromi che relativamente al blocco per l’anno 2013, mentre sono stati rimossi gli effetti derivati dal blocco per gli anni 2011 e 2012.

Nella sentenza 178/2015 si rinviene, infatti, una parte immediatamente precettiva costituita proprio dalla rimozione della causa di sospensione della contrattazione collettiva; rimozione che produce ipso iure un diritto in capo alle organizzazioni sindacali ed un correlativo obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche.

Al momento, dunque, i dipendenti della scuola hanno un ritardo di due anni nel raggiungimento della posizione stipendiale successiva a quella in godimento..

Questo ritardo li penalizza in modo grave per la mancata maggiore retribuzione e in modo ancora più grave il personale che richiede il trattamento pensionistico o deve essere collocato in quiescenza, in quanto manca il tempo per recuperare il ritardo e si determinano effetti perversi sulla quantificazione dell’indennità di buonuscita (interamente calcolata in base all’ultima retribuzione) e sull’importo della pensione, che dipende in varia misura dall’ultima retribuzione in godimento.

In capo agli stessi si produce un danno permanente che si concreta nella irrilevanza del servizio svolto nell’anno 2013 con conseguente perdita del relativo incremento stipendiale al quale avrebbero avuto diritto mediante il ritardato passaggio alla fascia stipendiale successiva: ritardo che comporta un danno permanente nella progressione economica della loro carriera in quanto non sarà consentito maturare tre anni.

L’anno 2013, quindi, non è attualmente riconosciuto ai fini della progressione economica sicché i docenti e gli ATA che hanno diritto a veder recuperata la progressione economica che avrebbero maturato transitando alla fascia stipendiale successiva al 31/12 dell’anno nel quale invece cessano dal servizio al 31/08 ove non vi fosse stato il blocco relativo all’anno 2013.

In subordine, gli stessi hanno senz’altro diritto a recuperare la quota di progressione stipendiale maturata all’atto della cessazione del servizio ovvero ad ottenere un assegno una tantum riassorbibile a valere sulla retribuzione il cui importo è così determinato: aumento derivante dalla classe stipendiale diviso per il numero di mesi relativi a 7 anni (84) e moltiplicazione x il numero di mesi lavorati nello scaglioni cioè 80.

Sulla scorta delle stesse determinazioni sono dovute, in tal caso anche le differenze retributive maturate dalla data del 31/12 dell’anno in cui avrebbero maturato la progressione stipendiale in mancanza del blocco sino alla data di cessazione del servizio.

Per questi motivi, rivendichiamo per il comparto scuola, lo stanziamento di apposite risorse aggiuntive per il contratto nazionale di lavoro, per recuperare le perdite stipendiali di questi anni, per valorizzare pienamente le retribuzioni e l’impegno professionale di insegnanti e personale ATA, che con il loro lavoro garantiscono la qualità del sistema scolastico nazionale.

Ove ciò non si realizzasse in via contrattuale riterremo necessario il rinvio ad una specifica azione giudiziaria, che sul solco tracciato dalla Corte Costituzionale, possa ripristinare il giusto diritto al riconoscimento della progressione economica per l’anno 2013. 

Per tale ragione, abbiamo predisposto anche una istanza/diffida che ogni lavoratore della scuola dovrà presentare al proprio dirigente scolastico come prima atto di richiesta e costituzione in mora del Ministero. 

La diffida, potrà essere inviata via Pec – entro e non oltre il prossimo 28 febbraio – al proprio dirigente scolastico, o più semplicemente consegnata a mano al protocollo della scuola avendo cura di conservarne una copia.

Le azioni proposte sono totalmente gratuite per gli iscritti o iscriventi alla UIL Scuola.
Mancata attribuzione del punteggio per il servizio militare (o servizio civile assimilato) nelle graduatorie del personale ATA: al via il ricorso al Tribunale del Lavoro.

In particolare, il personale ATA, ha diritto al punteggio ulteriore pari a  6 punti, nelle graduatorie di III fascia per l’anno di servizio militare che non è stato svolto in costanza di nomina.

Ed invero la Corte di Cassazione ha emesso l’Ordinanza   35380 del 18.11.2021 con la quale ha precisato cheil servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs.. 297/1994) sia dell’accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall’art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.)”.

In una precedente pronuncia anche il Consiglio di Stato aveva stabilito, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la piena “valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio

Segnaliamo anche la recente sentenza del Tribunale di Ravenna che ha accolto il ricorso presentato da un nostro iscritto.

Per aderire al ricorso occorre essere in possesso e consegnare la seguente documentazione (in aggiunta ad altra documentazione che verrà consegnata e compilata in fase di presentazione del ricorso):

1) Attestazione sul servizio militare prestato non in costanza di nomina;

2) Copia della domanda di inserimento/aggiornamento graduatorie A.T.A.;

3) Graduatoria dove risulti il punteggio che è stato attribuito all’aspirante;

4) Documento d’identità;

5) Dichiarazione di esenzione dal contributo unificato (nel caso in cui il reddito familiare per l’anno 2021 non abbia superato l’importo di € 35.240,04), altrimenti sarà dovuto il contributo unificato pari ad € 259,00

6) Eventuale ultimo contratto di lavoro A.T.A.

Il ricorso è GRATUITO per gli iscritti e iscrivendi (che intendono iscriversi alla UIL Scuola).
L’iscritto verrà chiamato a sostenere solo i costi del contributo unificato da versare al Tribunale qualora non goda della esenzione in base al reddito. 
CARTA DEL DOCENTE – Per il Consiglio di Stato il bonus docenti
va riconosciuto anche al personale precario.

Secondo il Consiglio di Stato il diritto-dovere di formazione professionale e l’aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un’aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere che l’erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell’insegnamento.

Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all’art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che “la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria”.

Ne discende, che la questione dei destinatari della Carte del docente, va riguardata, tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell’art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L’interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un’indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell’insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.

In conclusione, va dichiarata l’illegittimità del  d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall’erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.: ciò che, come già visto, consente di prescindere dalla questione – dedotta con gli altri motivi dell’appello – della conformità della succitata esclusione alla normativa comunitaria, perché, in disparte la fondatezza o meno della questione pregiudiziale comunitaria, gli atti impugnati sono in ogni caso viziati in parte qua.

Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della “Carta del docente”.

Queste le motivazioni in estrema sintesi della sentenza del Consiglio di Stato ora tutti i precari potranno agire per ottenere il riconoscimento della Carta docente attraverso una specifica ed autonoma azione.

 

Recupero RPD e CIA Retribuzione Professionale Docente (DOCENTI)
Compenso individuale accessorio (ATA)

La Retribuzione Professionale Docenti / Compenso Individuale Accessorio deve essere corrisposta/o anche per il personale con supplenze brevi e saltuarie, così ha deciso la Corte di Cassazione.

L’Ordinanza n. 20015 dello scorso 27 luglio, condanna il Ministero dell’Istruzione, evidenziando la violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/Cee e segnalando la perpetrata discriminazione nei confronti del personale precario con contratti inferiori all’annualità.

L’importo non corrisposto è di circa 140 Euro lordi (RPD) / 70 Euro lordi (CIA) per ogni mese di servizio, importo negato dal Ministero dell’Istruzione ai docenti e agli ata che hanno stipulato, nel corso degli anni, contratti di lavoro per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione di personale assente.

L’ordinanza della Corte di Cassazione emanata lo scorso 27 luglio specifica, inoltre, come “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4, tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con le prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell’ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”.

I docenti e gli ATA (sia precari che attualmente in ruolo) potranno agire davanti ai Tribunali del lavoro al fine di ottenere il pagamento della Retribuzione Professionale Docente / Compenso Individuale Accessorio mai corrisposta/o e prevista/o dal CCNL. Nel mese di giugno 2019 le prime sentenze positive del Tribunale di Bologna.

CHI PUO’ PARTECIPARE ?

Al ricorso possono partecipare tutti i docenti e gli ATA (attualmente precari o di ruolo), che negli ultimi 5 anni, hanno sottoscritto contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, in sostituzione di personale assente.

 

Ricorso Ricostruzione di Carriera

La Corte di Cassazione dichiara  la non conformità dell’art.485 d.lgs. 297/94,   in quanto viola la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

Con sentenza pubblicata in data 28.11.2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla questione relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico e, in particolare, alla legittimità della normativa interna contenuta nel d.lgs.297/94 – Testo Unico in materia di Istruzione – alla luce del principio comunitario di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.

La Cassazione, accogliendo anche le motivazioni proposte con atto di intervento dal sindacato UIL Scuola, ha eliminato i dubbi che si erano venuti a creare, a seguito della pubblicazione della sentenza Motter della Corte di Giustizia in data 20.09.2018.

Pertanto, le ricostruzioni di carriera del personale scolastico, dovranno essere rivalutate, alla luce della corretta applicazione del principio espresso e dei criteri individuati dalla Cassazione, al fine di ottenere la corretta ed integrale ricostruzione di carriera e l’esatto inquadramento della fascia stipendiale determinata sulla base della complessiva anzianità di servizio.

CHI PUO’ PARTECIPARE ?

Al ricorso possono partecipare tutti i docenti e gli ATA immessi  in ruolo da meno di 10 anni con una anzianità pre–ruolo superiore a 4 anni-

Per aderire ai ricorsi o per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede di Ferrara scrivendo a ferrara@uilscuola.it  oppure telefonando ai seguenti recapiti telefonici: Ufficio: 0532 250813 –
 Gaetano: 333 5949321 – // Stefano: 338 8187498 –  // Paolo: 3291691116.

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