Visite fiscali: sentenza che boccia differenze di reperibilitá tra pubblico e privato

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Il TAR del Lazio accoglie un ricorso presentato dalla UIL Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria e annulla il decreto Madia sul regolamento delle fasce orarie delle visite fiscali per i pubblici dipendenti

Gli orari delle visite fiscali stabilite per i dipendenti assenti dal lavoro per malattia devono essere uguali nel pubblico e nel privato: lo ha stabilito una nuova sentenza del TAR, che ha recentemente sottolineato l’incostituzionalità dell’attuale disparità tra le fasce orarie.
Il pronunciamento potrebbe rivoluzionare le attuali regole, alla luce del profilo di incostituzionalità legata al diverso trattamento riservato ai lavoratori.
Vediamo dunque come funziona oggi e cosa è ritenuta una violazione del principio di uguaglianza previsto dalla Costituzione.

Fasce di reperibilità in malattia: disparità incostituzionali

Il TAR Lazio, con sentenza pubblicata il 3 novembre 2023, ha rilevato che la fascia oraria per le visite fiscali dei dipendenti statali è eccessivamente lunga rispetto a quella prevista per i lavoratori delle aziende private (7 ore contro 4 ore).
È proprio questa mancata armonizzazione a rappresentare una violazione dell’Articolo 3 della Costituzione relativo al rispetto del principio di uguaglianza.
Non solo: “Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere: la stessa motivazione addotta dall’Amministrazione nell’interlocuzione con il Consiglio di Stato (il mancato allineamento delle fasce di reperibilità per il settore pubblico a quelle del privato è dovuto ad una minore incisività della disciplina dei controlli) è una dimostrazione del fatto che si parte dall’idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati.
Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32.”
Sotto accusa è dunque il Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017, in particolare l’art. 3:
“è evidente che non è stata assicurata l’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato, alla quale il decreto era chiamato, relativamente alle fasce orarie di reperibilità, che sono rimaste profondamente differenziate, in modo decisamente più penalizzante per i dipendenti pubblici.”

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